20 Marzo 2024
termine ultimo per l’adeguamento al 12° pacchetto sanzioni contro la Russia

In data 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il XII pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa attraverso il Reg. UE n° 2023/2878 (che modifica il Regolamento 833/2014), il Regolamento UE 2023/2873 e il Regolamento UE 2023/2875 (che modificano il Reg. UE 269/2014.

Restrizioni oggettive
Il divieto di esportazione, vendita, fornitura e/o trasferimento, direttamente o indirettamente, a soggetti ed entità in Russia o per un uso in Russia è stato esteso a nuove categorie di prodotti che contribuiscono:

– al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza (sono stati aggiunti prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine ed apparecchi (Allegato VII);
– al rafforzamento delle capacità industriali russe (Allegato XXIII) tra cui tutti i beni del capitolo 72, tubi e relativi accessori, diversi macchinari ad uso industriale, ecc.
Sul lato dell’importazione sono state introdotte ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia (Allegato XXI) quali gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise specolari, fili di rame, fogli e tubi di alluminio, di diamanti e prodotti che li contengono, siano essi di origine russa o importati.

Relativamente ai servizi si segnala, tra le varie modifiche, l’introduzione del divieto di vendere, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese o software di progettazione e fabbricazione industriali (Allegato XXXIX), fatta eccezione per la fornitura di software strettamente necessari per la cessazione entro il 20 marzo 2024 di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Restrizioni soggettive

Nell’Allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014 sono stati aggiunte 29 nuove entità di cui una società di Singapore e una società dell’Uzbekistan.

È stato inoltre modificato, con la designazione di 60 nuove persone fisiche e 86 entità, anche l’Allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 che contiene l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Misure antielusive
Oltre ai nuovi divieti di importazione ed esportazione, sono state introdotte (art. 12 octies) misure antielusive che prevedono, a decorrere dal 20 marzo 2024, l’obbligo per gli esportatori comunitari di vietare contrattualmente, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo di beni o tecnologie sensibili elencati negli Allegati XI, XX e XXXV del Regolamento 833/2014, di prodotti comuni ad alta priorità (Allegato XL) o armi da fuoco e munizioni (Allegato I Regolamento (UE) 258/2012), la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.

È stato quindi introdotto in maniera espressa, per la prima volta, l’obbligo alle imprese esportatrici di inserire nei contratti di vendita un divieto per il proprio cliente di proibire contrattualmente la riesportazione di determinati beni (in particolare quelli “dual use” con possibile uso civile e militare) in Russia attraverso altri Paesi.

La previsione di una tale clausola è a carico dell’impresa venditrice e dovrà peraltro contenere un adeguato rimedio in caso di violazione degli obblighi contrattuali. Tale clausola andrà obbligatoriamente inserita nei contratti di vendita a partire dal 20 marzo 2024, per tutti i contratti stipulati dopo il 19 dicembre 2023.

L’obbligo non è previsto l’esecuzione dei contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza se anteriore.

Gli esportatori sono inoltre tenuti a segnalare alle autorità nazionali competenti qualsiasi violazione.

Occorre pertanto che le imprese si “attrezzino” prontamente, prevedendo nelle proprie condizioni generali firmate dal venditore e dal compratore o pubblicate sul sito e richiamate nell’offerta/conferma d’ordine una clausola che preveda espressamente a carico del cliente il divieto di esportare in Russia i beni contenuti nella black list.

Comba&Rosano Studio Legale – 07 marzo 2024