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Imposizione unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali

Le problematiche concernenti i ritardi nelle consegne da parte dei fornitori italiani o esteri determina, a cascata, problemi per le aziende che non riescono ad assemblare i propri impianti e a consegnare in base a contratti già stipulati, determinando problematiche che possono sfociare nell’applicazione di penali o nella risoluzione del contratto di vendita col cliente finale.

Un’ulteriore problematica – che sempre più spesso si verifica – è quella della modifica del prezzo “in corso d’opera”: pur essendovi già stato un ordine e una conferma d’ordine avente per oggetto un determinato prezzo della merce, quando il fornitore emette la fattura “adegua” i prezzi motivando tale aumento con l’incremento delle materie prime e condiziona, sempre più spesso, la consegna della merce o delle successive forniture al pagamento del prezzo così aumentato.

Esiste spesso anche un importante gap tra le condizioni generali di acquisto che l’impresa subisce dal proprio fornitore (particolarmente tutelanti per quest’ultimo) e il contratto di vendita con il cliente finale che stabilisce in modo implicito e esplicito termini di consegna e di prezzo rigidi, che l’impresa venditrice non può cambiare (anche quando subisce mutamenti di prezzo o di termini di consegna dal proprio venditore).

Per prevenire tali situazioni di grave rischio è utile prevedere clausole contrattuali nuove rispetto a quelle adottate nei modelli aziendali in uso, come qui di seguito sinteticamente schematizzate.

In materia di termini di consegna

L’impresa che acquista componenti o materie prime dovrà, per esempio, prevedere nel contratto che il termine di consegna sia tassativo ed essenziale e che si applicherà una penale a partire dal primo giorno di ritardo, fatto salvo qualsivoglia ulteriore risarcimento del danno.

Con il proprio cliente, invece, l’impresa dovrà cercare di prevedere nel contratto che gli propone (offerta o conferma d’ordine) possibili ritardi, un termine di grazia pari al ritardo che si prevede da parte del fornitore o nello specifico settore (per esempio componenti elettrici/elettronici) e inserire una penale che circoscriva i danni per ritardi perduranti oltre il termine di grazia, con esclusione di ulteriori danni.

In materia di oscillazione dei prezzi

Si potrà prevedere nel contratto nuovo (o nella modifica al vecchio contratto) che le parti negozino in buona fede modifiche del prezzo, qualora l’esecuzione del contratto diventi eccessivamente onerosa a causa dell’aumento della materia prima, o dei materiali, o di un evento al di fuori del ragionevole controllo e imprevedibile al momento della firma del contratto.

In talune ipotesi, si può prevedere un aumento del prezzo proporzionale all’aumento dei prezzi delle materie prime ancorandolo tuttavia a specifici parametri (ad esempio al prezzo di borsa di un determinato luogo).

Nel caso in cui l’aumento del prezzo venga applicato seppure con contratti già conclusi, si suggerisce di ribadire il fatto che il prezzo pattuito nell’ordine/conferma d’ordine è quello giuridicamente vincolante e che, tuttavia, nell’ottica di salvaguardare il rapporto continuativo di fornitura, si è disponibili a rinegoziare i prezzi per le forniture future.

Si prevederà allora – nel nuovo contratto o nella modifica al contratto in vigore – una specifica clausola di hardship ossia di rinegoziazione in buona fede dei prezzi.

Monica Heidi Rosano

Da Mercato Globale.it  – 5 settembre 2022