REGOLAMENTO (UE) 2023/956 e CARBON TAX: CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI

 

Il 16 maggio 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/956 il quale ha istituito il Carbon border adjustment mechanism (CBAM) e che si prefigge lo scopo – in attuazione della politica del Green Deal – di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Ciò avverrà attraverso l’applicazione di una tassa sui prodotti importati nell’UE che rappresenta un vero e proprio “dazio ambientale” avente per oggetto specifiche materie: ghisa, ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità, alcune sostanze chimiche tra cui l’idrogeno con la successiva possibile estensione a tutti i settori interessati dal “Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE” (ETS).

L’imposizione del dazio avverrà attraverso un sistema di acquisto e di restituzione di certificati gestiti da una piattaforma comune: il dichiarante dovrà acquistare in previsione almeno l’80% del totale delle emissioni incorporate nelle merci acquistate all’estero dall’inizio dell’anno.

Tra il 1° ottobre 2023 ed il 31 dicembre 2025, gli importatori dell’UE dei materiali inseriti nella lista allegata al Regolamento CBAM dovranno adeguarsi alla nuova compliance ambientale, osservando gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento.

Dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del CBAM diventeranno definitivamente operative e le imprese interessate dovranno:

  • acquisire i certificati CBAM;
  • provvedere al calcolo delle emissioni dichiarate e alla loro verifica tramite una terza parte indipendente e autorizzata;
  • presentare all’autorità competente, entro il 31 maggio di ogni anno, una dichiarazione CBAM contenente le emissioni totali incorporate nei beni importati e il corrispondente numero totale di certificati CBAM da restituire. La prima dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 31 maggio 2027, per l’anno 2026.

 

  1. 1° OTTOBRE 2023-31 DICEMBRE 2025: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CBAM

Per ciascun trimestre, entro un mese dalla fine di ogni trimestre, ogni importatore dovrà presentare alla Commissione la c.d. Relazione CBAM recante informazioni sulle merci importate durante tale periodo, specificando in particolare:

  1. la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
  2. il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci;
  3. le emissioni indirette totali;
  4. il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
  1. Dal 31 dicembre 2024: OTTENIMENTO DELLO STATUS DI “DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO”

L’importatore dovrà richiedere attraverso il registro CBAM un’apposita autorizzazione a importare le merci interessate dal Regolamento nel territorio doganale dell’Unione Europea ottenendo lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”.

  1. Dal 1° gennaio 2026: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà, attraverso il registro CBAM, presentare una dichiarazione (c.d. Dichiarazione CBAM) relativa all’anno civile precedente, contenente:

  1. il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato;
  2. le emissioni totali incorporate;
  3. il numero totale di certificati CBAM da restituire corrispondenti alle emissioni incorporate totali; e
  4. copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato.

Il dichiarante autorizzato dovrà garantire che le emissioni incorporate attestate all’interno della Dichiarazione CBAM siano verificate da un ente accreditato.

Entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 2027 per l’anno 2026, ogni dichiarante autorizzato dovrà acquistare un quantitativo di certificati CBAM sufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno e restituirà, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate attestate all’interno della Dichiarazione CBAM. In specifiche ipotesi il dichiarante autorizzato CBAM, nella propria dichiarazione, potrà richiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.

La mancata restituzione dei certificati CBAM potrà portare all’irrogazione di apposite sanzioni.

Comba&Rosano Studio Legale – 11 marzo 2024