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Esportazione di merce vietata in Russia: rischi, sanzioni e strategie difensive

L’introduzione in Unione Europea dei Regolamenti n. 263/2022 e 576/2022 ha determinato importanti restrizioni sul commercio internazionale verso la Russia e la Bielorussia.

Le imprese che esportano verso questi due mercati, soprattutto laddove la tipologia di prodotto si presta a un utilizzo dual use, devono verificare se il codice doganale dei propri prodotti sia o meno tra quelli vietati.

Cosa succede nel caso di errori o omissioni nell’identificazione del proprio prodotto e  di spedizione in Russia di un prodotto vietato?

Occorre preliminarmente esaminare i Reg. UE 2022/263 e 576/2022 contenenti le misure restrittive adottate all’Unione Europea nei confronti della Russia e Bielorussia: le sanzioni hanno lo scopo di colpire duramente il settore militare, l’economia, l’industria nonché i magnati russi.

Divieti

In un primo momento le restrizioni commerciali imposte dall’UE sono state limitate ai settori militari russi: è stata, in particolare, vietata l’esportazione dei prodotti a duplice uso, ossia tecnologie e merci utilizzabili in ambito sia civile, sia militare. Sono dual use, ad esempio, i materiali nucleari, elettronici, i calcolatori o i sensori, le valvole, etc. La Commissione Europea ha poi disposto il blocco dell’esportazione anche dei cosiddetti beni quasi dual use, ossia una lista di prodotti non classificabili tecnicamente come a duplice uso, ma che possono essere utilizzati ai fini di difesa e sicurezza.

Le restrizioni comprendono, inoltre, un nuovo blocco alle esportazioni per una serie di prodotti in grado di contribuire alla crescita industriale russa, in cui sono inclusi anche per esempio gli apparecchi ausiliari per caldaie, microscopi, apparecchiature per la produzione del petrolio nonché macchine per la raccolta di minerali e metalli nei fondali marini, le camere fredde per il trattamento di GNL, le pompe criogeniche, le unità di cracking termico e di produzione dello zolfo. Vengono, infine, bloccate anche le esportazioni di tecnologie ottiche, quali cannocchiali e binocoli (ad eccezioni di singoli pezzi di valore inferiore a Euro 300,00).

L’Unione europea ha approvato, inoltre, il settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che sono entrate in vigore il 22 luglio scorso con il  Reg. (UE) 2022/1269. Oltre a modifiche ai precedenti Regolamenti, il nuovo pacchetto amplia l’elenco dei prodotti oggetto di restrizioni in cui viene inserito anche l’oro, che rappresenta l’esportazione più rilevante della Russia dopo l’energia, e di cui viene imposto il divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretti o indiretti. Tale regolamento introduce poi ulteriori restrizioni sui trasporti, per i porti, includendovi il divieto di accesso alle chiuse, e i depositi.

Sul piano delle restrizioni soggettive, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio ha aggiunto ai soggetti listati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 ben 48 individui e 9 entità ulteriori, tra i quali compare la principale banca russa, la Sberbank. Con il Regolamento (UE) 2022/1273, tuttavia, sono state introdotte alcune deroghe ai divieti relativi alle operazioni con Sberbank: in particolare sono ancora permesse attività necessarie per completare, entro il 31 ottobre 2022, la vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da Sberbank a una persona giuridica, entità o organismo stabilito nell’Unione Europea.

Il Regolamento prevede, altresì, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:

  • lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente
  • i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati (articolo 6 quinquies).

Sanzioni e deroghe

Le sanzioni UE alla Russia prendono esplicitamente in considerazione le ipotesi di aggiramento dei divieti in ogni singolo regolamento, rendendo punibili anche le triangolazioni con Paesi non allineati come per esempio la Cina, la Serbia, la Turchia, o quelli appartenenti all’area del CSI quali ad esempio il Kirghizistan e il Turkmenistan. Ad essere vietati sono, infatti, tutti i trasferimenti dei prodotti oggetto di misure restrittive.

Pertanto, concludere operazioni con la Russia nonostante i divieti può comportare sanzioni, sia in ambito penale, come la detenzione da due a sei anni, che amministrativo con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro, con una deroga importante: le imprese che hanno concluso accordi con società russe prima dell’introduzione delle sanzioni potranno effettuare in ogni caso le operazioni di esportazione o importazione.

Quasi tutti i regolamenti che hanno istituito sanzioni prevedono, infatti, la cosiddetta “Grandfather Clause”, che riconosce la possibilità di derogare ai divieti per i contratti conclusi prima del 27 maggio 2022 per i prodotti dual use, quasi dual use, petroliferi e dell’industria aereonautica.

Conclusioni e suggerimenti

Con specifico riferimento ai Regolamenti n. 263/2022 e 576/2022, nel caso i contratti siano stati stipulati successivamente alla data del 28 maggio 2022 e abbiano per oggetto merce contraddistinta da codici doganali vietati occorre, dunque, sospendere le spedizioni.

In questo scenario, si raccomanda vivamente di svolgere opportune verifiche con riferimento alla classificazione doganale dei prodotti e servizi esportati, prevedere idonee misure di salvaguardia a presidio dei rischi di sanctions compliance e dotarsi di piani o programmi di conformità alle sanzioni, al fine di rispettare i regimi sanzionatori vigenti.

A tal fine occorre prestare particolare attenzione anche alle modalità di pagamento utilizzate e alle controparti russe, verificando che non si tratti di soggetti sanzionati.

Nello specifico – al fine di mitigare il rischio di possibili contestazioni a posteriori e problematiche anche di natura penale – è consigliabile effettuare due diligence sia soggettive sia oggettive inerenti alle merci e ai servizi forniti nei territori sanzionati.

È utile, inoltre, verificare i contratti in essere e modificare le condizioni e i prodotti che potrebbero implicare l’irrogazione futura di sanzioni penali e amministrative, anche in un’ottica di prosecuzione del conflitto russo-ucraino e dell’emanazione di ulteriori restrizioni sull’embargo e, per conseguenza, monitorare le eventuali contro-sanzioni russe applicate in risposta alle misure unionali.

A tal proposito, si segnala che l’Estonia ha comunicato pubblicamente la propria intenzione di chiedere alla Commissione europea l’adozione di un ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa.

Monica Heidi Rosano

Da Mercato Globale.it  – 5 settembre 2022